Statuto del circolo

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“CIAMPINO CITTA’ GIARDINO”

                                                                                                       aderente alla                                                                 

                                                  Federazione Nazionale Legambiente Volontariato

 

DENOMINAZIONE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

 
Art. 1

Il Circolo Legambiente “Ciampino città giardino”, costituito a Ciampino (RM), è una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266 ed opera:

a favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.

Art. 2

Il circolo non persegue scopi di lucro, ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle produttive marginali.
Il circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

Art. 3

Il circolo svolge attività di volontariato, con iniziative atte a perseguire le seguenti finalità solidaristiche:   

A)    promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale ed i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando, in proprio o in collaborazione con Enti e associazioni, servizi di protezione civile nonché di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e della salute;

B)     svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;

C)    organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

D)    promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori ed utenti, anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

E)    organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;

F)     promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana;

G)    promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri e bibite;

H)    assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere nonché la promozione e/o partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano ritenute utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4

Per raggiungere le proprie finalità, il circolo può anche:

1 – avvalersi delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi di Legambiente.

2 – promuovere le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e dei consumatori.

 

SOCI

Art. 5

Fanno parte del circolo persone fisiche (donne e uomini) che condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte. Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma di Legge.

Art. 6

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di socio-volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione al Circolo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, il cui importo viene stabilito annualmente, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell'Associazione.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Sono organi del circolo:

a)      l’Assemblea dei Soci;

b)      il Presidente;

c)      il Consiglio Direttivo;

 I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente.

 

Assemblea dei Soci

Art. 12

Tutti gli associati al circolo, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione, anche con comunicazioni di carattere collettivo tramite avvisi su bacheche, pubblicazioni di stampa e siti internet, almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art.13

L' Assemblea è l'organo deliberativo del circolo; essa è convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno 1/5 dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vicepresidente, o da un componente del Consiglio Direttivo a ciò delegato, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2351, secondo comma, del codice civile.

L’assemblea ha i compiti di:

a)      eleggere o revocare la presidenza e il revisore dei conti (o collegio dei revisori);

b)      definire le linee di attività del circolo;

c)      esaminare le principali iniziative da sviluppare;

d)      esaminare i ricorsi per mancato accoglimento delle domande di adesione;

e)      approvare annualmente il rendiconto economico finanziario annuale;

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 15 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 dei soci; è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, ed è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell’associazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

 

Presidente

Art. 16

Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria, Straordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

 

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per due anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19

Il segretario provvede al registro degli associati. Tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito dai contributi dei soci, da lasciti o da elargizioni di privati, dai contributi di Enti pubblici, dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al circolo la divisione del fondo comune, né pretendere alcuna quota.

Art. 21

I beni patrimoniali del circolo devono essere inventariati. In caso di scioglimento del circolo i beni patrimoniali si trasferiscono alla struttura regionale della Federazione Nazionale di Legambiente Volontariato.

 

Revisore dei conti

Art. 22

L’Assemblea può nominare un Revisore dei conti (o Collegio dei revisori),  che cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere. Per questa attività provvede a redigere apposita relazione per l’assemblea degli aderenti e resta in carica due anni.

 

Rendiconto Economico Finanziario

Art. 23

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro la fine del quarto mese dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria del Circolo, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 24

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

 

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea  Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

 

Convenzioni

Art. 26

Le Convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti esterni sono deliberate dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede del circolo.
Il Presidente stipula la convenzione e ne decide le modalità di applicazione.  

 

Disposizioni Finali

Art. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle leggi vigenti in materia. 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO